Struttura A.I.S.F. Onlus
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Consiglio Direttivo triennio 2009-2011»
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Presidente Paola Muti |
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Vicepresidente Piercarlo Sarzi Puttini |
| Segretario Anna Beretta |
| Tesoriere Lucia Bettio |
| Consiglieri
Maria Luisa Quattrina – referente per il sito |
Art. 1 – Costituzione e sede
È costituita l’associazione, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata “Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica” (d’ora in avanti denominata AISF – Onlus).
La AISF – Onlus ha sede legale presso l’Unità Operativa di Reumatologia – Ospedale L. Sacco in Via G.B. Grassi 74 20157 Milano ed opera sul territorio nazionale e può istituire sezioni regionali.
ART. 2 – Oggetto e Scopi
L’AISF – Onlus, nel perseguire senza scopo di lucro esclusive finalità di solidarietà sociale, si propone di potenziare e sviluppare progetti che diano, nell’ambito dell’assistenza sanitaria, una qualità tanto più possibile rispondente ai bisogni del malato fibromialgico.
L’AISF – Onlus, rivolgendosi alle problematiche dei malati affetti da sindrome fibromialgica e sindromi correlate, intende svolgere un’azione sia di interesse collettivo sia di tutela e salvaguardia dei diritti del singolo per garantire il miglior livello di vita possibile in termini di assistenza medica, farmacologica e socio-sanitaria.
L’AISF – Onlus, senza scopo di lucro, si propone di promuovere e di organizzare lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori di interesse collettivo:
a) Assistenza sociale e sociosanitaria;
b) Assistenza sanitaria;
c) Istruzione;
d) Formazione;
e) Tutela dei diritti civili.
L’associazione per realizzare gli scopi primari, oltre alle attività essenziali indicate alle lettere a), b), c), d), e) del presente articolo, potrà svolgere qualunque attività direttamente connessa nonché accessoria a quelle sopra elencate in quanto integrative delle stesse.
Tutte le attività di cui sopra avranno l’esclusiva finalità di solidarietà sociale, con particolare riferimento al conseguimento del prioritario fine istituzionale quale l’assistenza sanitaria e la formazione. L’attività prevalente dell’associazione è il potenziamento dell’assistenza ai malati fibromialgici negli ospedali e sul territorio, ad essi funzionalmente collegato, la promozione di corsi, convegni e congressi per la formazione dei sanitari e per l’informazione del pubblico in generale e della medicina di base in particolare per garantire al malato fibromialgico la migliore assistenza possibile, e la sensibilizzazione delle autorità sanitarie e politiche per tutelare i diritti dei malati affetti da sindrome fibromialgica.
Per la realizzazione dei suoi scopi l’AISF – Onlus può agire in collaborazione con associazioni anche di volontariato e con enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.
È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nonché accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.
ART. 3 – Durata
La durata dell’AISF – Onlus è illimitata.
ART. 4 – Categorie di soci
Possono essere soci della AISF – Onlus tutti coloro, cittadini italiani e stranieri di qualunque nazionalità senza riserve di razza, sesso e religione, che dichiarino espressamente di condividere gli scopi perseguiti dall’associazione e che sono così classificati:
a) Soci ordinari: tutti coloro che ne facciano richiesta, ammessi come tali dal Consiglio Direttivo e che si obbligano ad approvarne lo statuto ed a corrispondere la quota associativa, a fondo perduto, al momento dell’iscrizione e che fruiscono dei servizi dell’associazione;
b) Soci fondatori e benemeriti: (che possono essere indicati con l’una o l’altra qualifica) quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione, nonché quelli denominati tali, che per aver finanziato o svolto attività a favore dell’associazione, sostengono l’attività e la sua valorizzazione e sono nominati tali dal Consiglio Direttivo;
c) Soci onorari: quelli che per la loro personalità e notorietà nel campo culturale sanitario saranno stati ammessi, anche senza contribuzione, motu proprio, dal Consiglio Direttivo;
d) Soci sostenitori: tutte le altre persone fisiche, le società e gli enti che risultino interessati all’attività istituzionale della AISF – Onlus.
ART. 5 – Quote
Tutti i versamenti, quote, lasciti, contributi annuali e/o una tantum effettuati dai soci a qualunque titolo sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dall’associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest’ultima ad alcun titolo o causale.
Ogni versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
L’importo della quota associativa di ingresso è fissata nel suo ammontare dal Consiglio Direttivo.
ART. 6 – Ammissione
L’ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato.
ART. 7 – Doveri
L’appartenenza all’AISF – Onlus ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Il comportamento verso gli altri soci e all’esterno della AISF – Onlus è attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.
ART. 8 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto entro il 31 ottobre di ogni anno;
b) per decadenza e per la perdita di uno o più dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità e/o indegnità, o per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto;
d) per decesso.
La perdita della qualifica di socio, per qualsiasi motivo, non dà alcun diritto a rimborsi di qualunque genere sia sulla quota che sulle altre somme versate richiamandosi espressamente la volontarietà di tali versamenti già esposta all’art. 5.
ART. 9 – Organi dell’associazione
Sono organi della AISF – Onlus:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio Direttivo
c) l’Ufficio di Presidenza
d) il Presidente
e) il Collegio dei Revisori dei conti
f) il Collegio dei Probiviri.
Ad eccezione del Collegio dei revisori e del Tesoriere dell’Ufficio di Presidenza, tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese.
Capo 1 – L’Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari, purchè in regola con il pagamento della quota associativa.
L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore d’età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, nonché per la deliberazione di scioglimento.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano fra i presenti.
L’Assemblea ha il compito di:
a) approvare la relazione dei Revisori dei conti;
b) approvare il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, unitamente ai documenti correlati;
c) approvare le modifiche dello statuto;
d) nominare e revocare il Consiglio Direttivo;
e) nominare il Collegio dei revisori dei conti;
f) nominare il Collegio dei Probiviri;
g) deliberare lo scioglimento della AISF – Onlus.
L’Assemblea si riunisce ogni qual volta il Presidente o i due terzi del Consiglio Direttivo o un terzo dei soci lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta l’anno.
Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto inviato, anche a mezzo facsimile, a tutti i soci almeno quindici giorni prima della riunione.
L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci ed in seconda convocazione, dopo almeno un’ora, con qualsiasi numero di soci.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ad eccezione delle deliberazioni di modifica dello Statuto, di scioglimento dell’associazione e di revoca del Consiglio Direttivo, per le quali è richiesta una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Il Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, avente diritto di voto, mediante delega scritta; questi potrà essere latore di una sola delega.
Spetta al Presidente dell’Assemblea il constatare la validità delle deleghe e, per la valutazione dei voti, potrà nominare due scrutatori.
L’assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. L’assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
Sarà necessario che:
a) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Nel caso in cui in corso di assemblea venisse interrotto il collegamento, la riunione verrà sospesa e saranno considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della sospensione, salvo che le stesse debbano ritenersi connesse alle deliberazioni non ancora assunte.
Quando ammesso dalla legge e previa determinazione della proposta di delibera, ogni associato o altro avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le seguenti modalità:
1) L’avviso di convocazione dell’assemblea deve contenere:
a) l’avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;
b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
c) l’indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
d) la o le deliberazioni proposte per esteso;
2) La scheda di voto è predisposta in modo da garantire la segretezza del voto fino all’inizio delle operazioni di scrutinio e contiene l’indicazione dell’Associazione, degli estremi delle deliberazioni assembleari, delle generalità del titolare del diritto di voto, delle proposte di deliberazione, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte, la data e la sottoscrizione.
L’Associazione rilascia, direttamente o tramite i soggetti indicati sull’avviso di convocazione dell’assemblea, la scheda di voto ai soci che ne facciano richiesta.
3) Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.
Ai fini dell’esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, si tiene conto delle schede e delle attestazioni pervenute all’Associazione emittente entro le ventiquattro ore precedenti l’assemblea.
Il voto espresso per corrispondenza resta valido anche per le successive convocazioni.
La data e l’ora di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell’ufficio incaricato delle ricezioni.
Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa pervenuta all’Associazione almeno dodici ore precedenti l’assemblea.
Le schede pervenute oltre i termini previsti, quelle prive di sottoscrizione e quelle non corredate dalle attestazioni richieste non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell’assemblea né ai fini della votazione.
La mancata espressione del voto s’intende come astensione sulle relative proposte.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Capo 2 – Il Consiglio Direttivo
Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti i Soci con diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri, eletti democraticamente dall’Assemblea tra i Soci.
In caso di dimissioni o di decesso di un componente del Consiglio Direttivo, questi verrà sostituito dal primo dei non eletti.
Ai fini del computo complessivo del periodo di durata in carica in qualità di consigliere, non si terrà conto della frazione di mandato ricoperto per la cooptazione in sostituzione di un altro consigliere dimesso/dimissionato se di durata inferiore a sei mesi.
Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell’Assemblea, le attività relative all’Associazione; in particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) delineare l’indirizzo generale e lo sviluppo della AISF – Onlus;
b) istituire sezioni regionali, designando i/il coordinatori/e locali/e;
c) attuare i deliberati dell’Assemblea;
d) sovrintendere e provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività della AISF – Onlus;
e) sottoporre all’Assemblea i bilanci con i documenti allegati ed il programma di lavoro per il futuro;
f) stabilire tematiche e modalità del Congresso nazionale;
g) fissare la quota associativa di ingresso;
h) eleggere a maggioranza tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
i) eleggere il Tesoriere che può anche essere un soggetto esterno all’associazione;
l) convocare le assemblee previste dallo statuto;
m) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
n) nominare i soci onorari;
o) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria nell’ambito delle attività sociali;
p) assumere personale dipendente o stipulare contratti d’opera con soci e terzi e determinare i compensi professionali dovuti ai soci collaboratori esterni che prestano la loro opera a favore dell’associazione.
Il primo Consiglio Direttivo sarà presieduto dal Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni ad un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo, o ad un direttore.
Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da Commissioni da esso nominate, anche a carattere permanente, per le attività e le manifestazioni volte al raggiungimento degli scopi statutari.
La durata in carica del Consiglio Direttivo è di tre anni ed i suoi componenti non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i due terzi del Consiglio direttivo lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta l’anno.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.
Le adunanze del Consiglio Direttivo possono anche tenersi in tele-audio videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere.
L’avviso di convocazione della riunione in tele-audio videoconferenza deve indicare il luogo di riunione dove, all’ora stabilita, dovranno presenziare almeno chi presiederà la riunione e il segretario.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta: ciascun componente ha diritto ad un voto e, a parità di voti, prevarrà quello del Presidente.
Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.
Capo 3 – L’Ufficio di Presidenza – Il Presidente
L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
Il Presidente della AISF – Onlus è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo durante la prima seduta del Consiglio convocata dal Consigliere più anziano entro quindici giorni dall’elezione.
Il Presidente verrà sostituito in ogni sua funzione dal Vicepresidente qualora egli sia indisponibile temporaneamente.
Qualora il Presidente fosse indisponibile permanentemente, il Vicepresidente lo sostituirà in ogni sua funzione fino alla convocazione del Consiglio Direttivo che eleggerà il nuovo Presidente.
Nel caso in cui fosse indisponibile permanentemente un altro componente dell’Ufficio di Presidenza, questi verrà sostituito al più presto da un nuovo eletto dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente rappresenta la AISF – Onlus e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della AISF – Onlus davanti ai terzi ed in giudizio e può nominare procuratori ad negotia et ad lites precisandone i poteri.
Cura l’amministrazione e la gestione ordinaria dell’associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti bancari, trarre assegni, effettuare prelievi ed erogare le somme di cui dispone l’associazione per i fini sociali.
Il Presidente redige annualmente una relazione che accompagna il bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
Il Presidente sottoscrive i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che vengano custoditi presso la sede della AISF – Onlus, dove possono essere consultati dai soci.
Il Vicepresidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne ricopre le funzioni in caso di indisponibilità.
Il Segretario è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio Direttivo.
Il Segretario redigerà su apposito libro i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione economico finanziaria della AISF – Onlus.
Il Tesoriere ha accesso e facoltà operative, con firma disgiunta dal Presidente, sui conti correnti bancari intestati alla AISF – Onlus.
La durata in carica dell’Ufficio di Presidenza è di tre anni ed i componenti possono essere rieletti per non più di due mandati, ad eccezione del Presidente il quale non può essere rieletto e del Tesoriere per il quale non sono previste limitazioni.
Quindici giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l’Assemblea per l’esercizio delle proprie funzioni.
L’Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed è validamente costituito con un minimo di due componenti.
Capo 4 – Il Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, nominati dall’Assemblea, la quale provvede a nominare il suo Presidente.
Qualora un componente del Collegio dei Revisori dei conti decada per dimissioni o decesso verrà sostituito dal componente supplente.
Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:
a) accertare la regolare tenuta della contabilità della AISF – Onlus;
b) verificare la consistenza di cassa e l’esistenza di beni di proprietà della AISF – Onlus, procedendo, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo;
c) redigere una relazione annuale sui bilanci da sottoporre all’Assemblea.
La durata in carica del Collegio dei Revisori dei conti è di tre anni ed i componenti possono essere rieletti.
Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce ogniqualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all’anno per la relazione sui bilanci da sottoporre all’Assemblea.
Capo 5 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da un supplente, nominati dall’Assemblea.
Il Collegio dei probiviri elegge nel proprio seno un Presidente.
Qualora un componente del Collegio dei Probiviri decada per dimissioni o decesso verrà sostituito dal componente supplente.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:
a) controllare il rispetto dello statuto da parte di ciascun socio;
b) controllare l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea da parte del Consiglio Direttivo;
c) comporre i dissidi che possono insorgere tra i Soci.
La durata in carica del Collegio dei Probiviri è di tre anni ed i componenti possono essere rieletti per non più di due mandati.
ART. 10 – Entrate e Patrimonio
Le entrate ordinarie e patrimoniali della AISF – Onlus sono costituite da:
a) quote di iscrizione all’associazione, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
b) quote e contributi, anche straordinari, versate dai soci o da persone fisiche o giuridiche;
c) versamenti volontari dei soci;
d) contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
e) beni mobili e immobili;
f) donazioni e lasciti di terzi o di associati;
g) proventi derivanti da attività svolte per il perseguimento dei fini istituzionali e da quelle attività, direttamente connesse nonché accessorie in quanto integrative, delle attività statutarie istituzionali.
Gli utili e gli avanzi della gestione, nonché fondi e riserve, non sono mai distribuiti tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, operino nel medesimo ambito.
Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e/o accessorie.
Tutte le entrate, a qualsiasi titolo percepite, devono confluire nel bilancio dell’associazione.
I fondi saranno depositati in conti correnti bancari intestati alla AISF – Onlus, cui avranno accesso il Presidente e il Tesoriere a firma disgiunta.
ART. 11 – Bilancio
L’associazione, in relazione all’attività complessivamente svolta, è tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.
Detto documento, denominato bilancio, dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo entro e non oltre tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.
ART. 12 – Esercizi sociali
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 13 – Regolamento interno
La gestione ordinaria verrà retta da un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea.
ART. 14 – Convenzioni
Le convenzioni tra l’AISF – Onlus ed altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e sono stipulate dal Presidente dell’AISF – Onlus.
Il Consiglio Direttivo decide sulle modalità di attuazione delle convenzioni.
ART. 15 – Dipendenti e collaboratori
L’AISF – Onlus può assumere dipendenti, il cui inquadramento e qualifica vengono decisi dal Consiglio Direttivo.
I rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge e dai rispettivi contratti di lavoro.
L’AISF – Onlus può giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, il cui compenso è stabilito dal Consiglio Direttivo.
ART. 16 – Responsabilità
L’AISF – Onlus risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L’AISF – Onlus può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’AISF – Onlus stessa.
ART. 17 – Clausola compromissoria
I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra i soci e tra l’associazione e soci che insorgessero sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all’arbitrato, uno nominato dalla controparte (l’associazione oppure il socio in caso di controversie tra i soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Tribunale competente per territorio.
ART. 18 – Scioglimento
L’eventuale eccedenza attiva del patrimonio associativo in sede di scioglimento e/o liquidazione verrà devoluto ad altre Onlus aventi scopi analoghi, affini o di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23.12.96 n°662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
L’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
ART. 19 – Norma di chiusura
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.







